Cassazione Civile Sentenza n.2278 del 5 febbraio 2016 Commento "Nessuna inidoneità abitativa per l'appartamento "scomodo" (PDF - 8 pagine)
Ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ex art. 1, comma 2, D.L. n. 16 del 1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, sussiste ogni qualvolta l'acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. Tuttavia, la “scomodità” per i figli, quand’anche di sesso diverso, di dover dormire nella stessa camera non equivale a inidoneità abitativa. E’ quanto emerge dalla sentenza 5 Febbraio 2016, n. 2278, della Quinta Sezione Civile della Cassazione.
IL CASO
IL COMMENTO
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